Statuto

Statuto dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Arcieri Città della Paglia


Articolo 1 – Denominazione e sede sociale

  1. E’ costituita con sede in Alessandria  Via Salvo D’Acquisto un’Associazione sportiva, ai sensi degli art. 36 e ss. Codice Civile denominata “Associazione Sportiva Dilettantistica Arcieri “Città della Paglia”“. (A.S.D. Arcieri Città della Paglia).

Articolo 2 – Scopo

  1. L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
  2. L’Associazione, ha per finalità lo sviluppo, la diffusione e la propagazione del tiro con l’arco in tutte le sue componenti, sportive, agonistiche, amatoriali, didattiche, scientifiche e le attività ad esse connesse. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, svolgere attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti e attrezzature sportive abilitate alla pratica del tiro con l’arco, nonché allo svolgimento dell’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento alla pratica della medesima disciplina sportiva. Nella sede l’Associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro. Per il raggiungimento degli scopi, l’Associazione agirà con ogni mezzo di promozione ritenuto idoneo ed in particolare mediante l’organizzazione e la partecipazione a manifestazioni, a competizioni sportive, a convegni e incontri atti a sensibilizzare l’opinione pubblica alle finalità associative.
  3. E’ caratterizzata altresì dalla democraticità e uguaglianza dei diritti degli associati, dall’elettività delle cariche associative e dall’obbligatorietà del bilancio. L’Associazione si avvarrà prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite, dei propri aderenti; non assumerà lavoratori dipendenti né si avvarrà di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
  4. L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell’ordinamento generale dello Stato Italiano e dell’ordinamento sportivo; si conforma alle norme direttive del Comitato internazionale olimpico (CIO), del Comitato olim¬pico nazionale italiano (CONI), nonché agli statuti e ai regolamenti della FITARCO e del Comitato Paraolimpico (CIP) e a quelli delle Federazioni e Organi¬smi Internazionali cui queste ultime sono affiliate o aderiscono.
  5. L’Associazione s’impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della FITARCO  o del CIP dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità Federali o del Comitato  dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare, attinenti l’attività sportiva.
  6. Costituiscono, quindi, parte integrante del presente Statuto le norme dello Statuto e dei Regolamenti della FITARCO e del CIP  nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle Società affiliate.
  7. L’Associazione s’impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti e dei tecnici tesserati, al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali. Nel caso in cui il numero di atleti o tecnici non consenta lo svolgimento di dette assemblee, il rappresentante, in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dai Regola¬menti della FITARCO e del CIP, è nominato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.

Articolo 3 – Durata:

  1. La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 – Domanda d’ammissione

  1. Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa. E’ espressamente escluso ogni li¬mite sia temporale sia operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
  2. Possono far parte dell’Associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che ne fanno richiesta e che siano dotate di un’irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esem¬plificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita estemazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’Associazione, della FIT ARCO de del CIP  e dei suoi organi.
  3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell’Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
  4. La validità della qualità di socio è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui eventuale diniego deve essere sempre motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’Assemblea generale.
  5. In caso di domanda d’ammissione a socio presentata da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale.
    L’esercente patria potestà che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione rispondendo verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
  6. La quota associativa non può essere trasferita a terzi.
  7. I soci si distinguono in:
    • Soci Benemeriti: persone nominate dal Consiglio Direttivo per particolari benemerenze acquisite nel campo sportivo;
    • Soci effettivi: coloro che abbiano fatto domanda di far parte della Associazione e la cui domanda è stata accettata dal Consiglio Direttivo;
    • Soci Sostenitori: soci effettivi che si impegnano a sostenere l’Associazione sia economicamente sia soprattutto con la loro costante e fattiva collaborazione;
    • Soci Juniores:  soci effettivi classificati nelle Classi Giovanili dalla normativa federale.

Articolo 5 – Diritti dei soci:

  1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto sarà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile che si svolgerà dopo il raggiungimento della maggiore età.
  2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo articolo 13.
  3. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette da Consiglio Direttivo e la Sede sociale, gli impianti adibiti alla pratica del tiro con l’arco e ad usare le attrezzature comuni, secondo le norme stabilite dall’apposito regolamento.

Articolo 6 – Decadenza dei Soci:

  1. I Soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi:
    • dimissione volontaria.
    • morosità protrattasi per oltre 12 mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa.
    • Radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta degli elementi il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione, o che con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
    • Scioglimento dell’Associazione ai sensi dell’art. 24 del presente Statuto.
  2. Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall’Assemblea Ordinaria. Nel corso di tale Assemblea alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’Assemblea.
  3. L’Associato radiato non può essere più riammesso.

Articolo 7 – Organi

  1. Gli organi sociali sono:
    • l’Assemblea generale dei soci,
    • il Presidente,
    • il Consiglio Direttivo.

Articolo 8 – Assemblea generale dei soci

  1. L’Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
  2. La convocazione dell’assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta, che propone l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo che vi provvede nei tempi e modi previsti dal successivo Art. l0, e comunque non oltre 30 giorni dalla richiesta. La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
  3. L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, in ogni caso, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
  4. Le assemblee sono generalmente presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
  5. L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell’assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
  6. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea sia redatto da un notaio.
  7. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce e regola le modalità e l’ordine delle votazioni.
  8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e,  se nominati dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 9 – Diritti di partecipazione

  1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annuale e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
  2. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta non più di 1 associato.

Articolo 10 – Compiti dell’Assemblea

  1. La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima dell’effettuazione, mediante affissione di avviso nella sede dell’Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie trattate.
  2. L’assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l’esame del bilancio preventivo.
  3. L’assemblea elettiva deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, a scadenza del mandato o per la sostituzione dei membri, come previsto dal presente Statuto, per eleggere i componenti del Consiglio direttivo nel numero disciplinato dal successivo Art. 13 e in ogni caso il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario, con funzioni di tesoriere, del sodalizio.
  4. Spetta all’assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’Associazione che non rientrino nella competenza dell’Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente articolo 8, comma 2.

Articolo 11 – Validità delle Assemblee

  1. L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto a un voto.
  2. L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  3. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto l’assemblea ordinaria che l’assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

Articolo 12 – Assemblea straordinaria

  1. L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno quindici giorni prima dell’adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell’Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’Adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
  2. L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello Statuto sociale, atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell’Associazione, scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 13 – Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è composto di un numero di membri che è stabilito dall’assemblea fino ad un massimo di 7 eletti dall’assemblea. Tutti gli incarichi sociali s’intendono a titolo gratuito. Il Consiglio dura in carica 4 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni saranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
  2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano la medesima carica sociale in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della FITARCO e del CIP, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.
  3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  4. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.
  5. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, con le formalità, ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo, atte a garantirne la massima diffusione.
  6. Il membro del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, si assenti per tre riunioni consecutive, decade dalla carica.

Articolo 14 – Dimissioni

  1. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno all’integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto alla carica di consigliere, in ordine di votazioni, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall’ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
  2. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vicepresidente, fino alla nomina del nuovo Presidente, che dovrà avvenire alla prima assemblea utile successiva.
  3. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l’assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

Articolo 15 – Convocazione Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne è fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri, senza formalità.

Articolo 16 – Compiti del Consiglio Direttivo

  1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
    • deliberare sulle domande di ammissione dei soci.
    • redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’Assemblea;
    • fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta l’anno e convocare l’assemblea straordinaria nel rispetto delle norme dell’Art.8 e seguenti del presente Statuto.
    • redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati.
    • adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci, qualora si dovessero rendere necessari;
    • attuare le finalità previste dallo Statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci.
    • Stipulare atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari.
    • Stipulare contratti di gestione, di locazione, di compravendita anche rateali di macchine, di forniture, di appalto, di permute, aprire conti correnti bancari, contrarre assicurazioni varie ed in particolare accedere a finanziamenti bancari, contrarre mutui, contratti di leasing e assumere ogni altro impegno finanziario non previsto, formare commissioni e/o gruppi di lavoro, per la gestione delle strutture ricreative dell’Associazione, e commissioni sportive e comunque sono demandati al Consiglio tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
    • Nominare il rappresentante dei tecnici o degli atleti al verificarsi della previsione di cui all’Art.2, c7 di questo Statuto.
    • Nominare tecnici, animatori, specialisti per lo svolgimento delle attività societaria e pratica sportiva.

Articolo 17 – Il Presidente

  1. Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo dirige l’Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’Autonomia degli altri organi sociali; ne è il legale rappresentante per ogni evenienza.

Articolo 18 – Il Vicepresidente

  1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali sia espressamente delegato.

Articolo 19 – Il Segretario

  1. Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l’amministrazione dell’Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Articolo 20 – Il Rendiconto

  1. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economica/finanziaria dell’Associazione.
  2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale ed economica/finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
  3. Insieme alla convocazione dell’assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Articolo 21 – Anno sociale

  1. L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 22 – Fondo comune

  1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione.
    Fino a quando l’Associazione non è sciolta i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la quota in caso di recesso dal sodalizio.

Articolo 23 – Clausola Compromissoria

  1. Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione ed i soci e tra i soci medesimi, saranno devolute all’esclusiva competenza degli Organi e delle norme che disciplinano la giustizia in seno alla FITARCO, definiti dal suo Statuto e dai regolamenti che ne discendono.

Articolo 24 – Scioglimento

  1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, e validamente costituita con la presenza di almeno 4/5 degli associati aventi diritto di voto, con l’approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con esclusione delle deleghe.
  2. L’Assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà, sentita l’autorità preposta, in merito alla destinazione dell’ eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione.
  3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini sportivi, sentito l’organismo di controllo di cui all’Art. 3 comma 190, L. 23.12.1996 n° 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 25 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della FITARCO e del CIP cui l’Associazione è affiliata ed in subordine le norme del codice civile.